L’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dall’art. 37 del D.Lgs n. 81/2008, regolamentato dall’Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 n.221/CSR, definisce le modalità con cui deve essere erogata la formazione particolare aggiuntiva dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il corso di aggiornamento per RLS della durata di 4 ore si rivolge alle imprese che occupano fino a 50 lavoratori, mentre l’aggiornamento per RLS della durata di 8 ore si rivolge alle imprese che occupano più di 50 lavoratori.