PUBBLICATO IL NUOVO PROTOCOLLO CONDIVISO MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

in data 06 aprile 2021 è stato sottoscritto un nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 / COVID-19 negli ambienti di lavoro, sempre nella stessa data è stato inoltre siglato anche un Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 / COVID-19 nei luoghi di lavoro.

Sono stati ribaditi alcuni concetti e inserite delle novità, di seguito i dettagli:

  • PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE: In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021 o da quanto indicato da protocollo di settore.
  • RIUNIONI AZIENDALI: Non sono consentite le riunioni in presenza se non connotate dal carattere della necessità ed urgenza. Nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e garantita un’adeguata pulizia e areazione dei locali.
  • SORVEGLIANZA SANITARIA: La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 con ricovero ospedaliero avverrà a seguito di visita medica da parte del MC (ove presente) al fine di verificare l’idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
  • PULIZIA E SANIFICAZIONE: vanno garantite pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro con particolare attenzione a locali mensa, spogliatori, distributori di bevande e snack.
  • FORMAZIONE: Rispettando le distanze e le indicazioni igienico sanitarie è sempre prevista la formazione in presenza per i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non sono previste deroghe per gli aggiornamenti in scadenza.
  • INFORMAZIONE: il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi, cartellonistica.

ATTIVAZIONE PUNTI STRAORDINARI DI VACCINAZIONE

Il 6 aprile è stato firmato il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale nazionale.

  • I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici/lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici/lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.
  • I piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Organizzazioni di rappresentanza, all’Azienda Sanitaria di riferimento.
  • I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, sono a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi), la messa a disposizione degli strumenti formativi e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali /provinciali territorialmente competenti.Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.
  • L’adesione rimane comunque facoltativa, fatti salvi gli obblighi di legge per gli operatori sanitari, come disposto dalla vigente normativa.

Per eventuali chiarimenti o informazioni potete contattarci al numero di telefono 0461/914946 sede di Trento0471/883126 sede di Egna oppure inviare una mail all’indirizzo: info@se-group.info.   

Pubblicato il 9 Aprile 2021